Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 31/01/2003

h) «omologazione», l'atto mediante il quale l'autorità competente dello Stato italiano certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di entità tecnica o di componente soddisfa tanto le prescrizioni tecniche del presente decreto o delle direttive CE particolari quanto le verifiche previste nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato I al presente decreto relative all'esattezza dei dati forniti dal costruttore

i) «ruote gemellate», due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto con il suolo, di tali ruote sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica

l) «veicoli a propulsione bimodale», i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico

m) «costruttore», la persona o l'ente responsabile verso l'autorità competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione, e della conformità della produzione. Non è indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entità tecnica soggetta al procedimento di approvazione

n) «autorità competente», l'autorità dello Stato italiano responsabile in materia di omologazione o di approvazione dei veicoli, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

o) «servizio tecnico», gli organismi tecnici designati dall'autorità competente quali laboratori di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni in materia di omologazione o di approvazione, ossia i sottoelencati uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici:

1) Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - Roma;

2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi - Roma;

3) Centro prove autoveicoli - Torino;

4) Centro prove autoveicoli - Milano;

5) Centro prove autoveicoli - Brescia;

6) Centro prove autoveicoli - Verona;

7) Centro prove autoveicoli - Bolzano;

8) Centro prove autoveicoli - Bologna;

9) Centro prove autoveicoli - Pescara;

10) Centro prove autoveicoli - Napoli;

11) Centro prove autoveicoli - Bari;

12) Centro prove autoveicoli - Palermo;

13) Centro prove autoveicoli - Catania.

Articolo 3

1. Ogni domanda di omologazione è presentata dal costruttore all'autorità competente. Essa è accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell'allegato II al presente decreto, se trattasi di omologazione di un veicolo, o conforme al modello contenuto in un allegato o in un'appendice di una direttiva CE particolare relativa al sistema, all'entità tecnica o al componente in questione, se trattasi di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti, nonchè dai documenti menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di sistema, di entità tecnica o di componente, tale domanda può essere presentata presso un solo Stato membro della Comunità europea.

Articolo 4

1. L'autorità competente omologa ogni tipo di veicolo, nonchè i sistemi, le entità tecniche o i componenti che soddisfino le seguenti condizioni

a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive CE particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente decreto

b) il sistema, l'entità tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva CE particolare che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente decreto.

2. L'autorità competente, prima di procedere all'omologazione, verifica, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea nei quali il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità europea, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI al presente decreto affinchè i nuovi veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione siano conformi al tipo omologato.

3. L'autorità competente, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro nel quale il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità europea, verifica che le disposizioni dell'allegato VI al presente decreto continuino ad essere rispettate anche successivamente al rilascio dell'omologazione.

4. L'autorità competente, nell'ambito della procedura di omologazione di un tipo di veicolo, accetta i certificati di omologazione di un sistema, di un'entità tecnica o di un componente rilasciati dagli altri Stati membri della Comunità europea, che corredano la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando così di procedere agli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 1 per i sistemi, le entità tecniche e/o i componenti già omologati.

5. La responsabilità dell'omologazione di un sistema, di un'entità tecnica o di un componente è dell'autorità competente dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l'omologazione stessa. L'autorità competente dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo esegue il controllo della conformità di produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea che ha rilasciato i certificati di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti

6. Se l'autorità competente ritiene che un veicolo, un sistema, un'entità tecnica o un componente, pur essendo conforme alle disposizioni del comma 1, costituisca tuttavia un grave rischio per la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l'omologazione. Essa ne informa immediatamente gli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione indicando i motivi alla base della decisione del rifiuto.

Articolo 5

1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l'autorità competente compila il certificato di omologazione riportato nell'allegato III al presente decreto e indica i risultati delle prove nelle rubriche appropriate del modulo di cui all'allegato VII al presente decreto, accluso al certificato di omologazione.

2. Per ogni tipo di sistema, entità tecnica o componente da essa omologato, l'autorità competente compila il certificato di omologazione riportato in un allegato o un'appendice della direttiva CE particolare relativa al sistema, all'entità tecnica o al componente in questione.

3. I certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di un'entità tecnica o di un componente sono numerati conformemente al metodo descritto nell'allegato V, parte A, al presente decreto.

Articolo 6

1. L'autorità competente invia a quelle degli altri Stati membri della Comunità europea, entro il termine di un mese, copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di veicolo che essa omologa o rifiuta di omologare.

2. L'autorità competente invia ogni mese a quelle degli altri Stati membri della Comunità europea un elenco delle omologazioni dei sistemi, delle entità tecniche o dei componenti che ha concesso o rifiutato durante quel mese. Essa, inoltre, su richiesta delle autorità suddette, invia alle stesse senza indugio copia del certificato di omologazione e degli allegati per ogni tipo di sistema, entità tecniche o componente.

Articolo 7

1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte A, al presente decreto. Tale certificato accompagna ciascun veicolo. L'autorità competente può prescrivere, dopo averne informato le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione con almeno tre mesi di anticipo, ai fini della tassazione del veicolo o per la compilazione del documento di immatricolazione, che sul certificato di conformità siano riportate indicazioni che non sono menzionate nel suddetto allegato IV, parte A, purchè le stesse figurino espressamente nella scheda informativa. Il certificato di conformità deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del costruttore del veicolo apposto in filigrana.

2. Per ciascuna entità tecnica o componente non d'origine prodotto conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte B, al presente decreto. Detto certificato non è richiesto per le entità tecniche o i componenti d'origine.

3. Nel caso in cui l'entità tecnica o il componente da omologare soddisfi la sua funzione oppure presenti una caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o più prescrizioni può essere verificato soltanto quando l'entità tecnica o il componente da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambito dell'omologazione dell'entità tecnica o del componente deve essere conseguentemente limitato. Il certificato di omologazione dell'entità tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni è verificato all'atto dell'omologazione del veicolo.

4. Fatte salve le disposizioni del comma 2, il titolare dell'omologazione di un'entità tecnica o di un componente rilasciata a norma dell'art. 4 è tenuto ad apporre su ciascuna entità tecnica o su ciascun componente conforme al tipo omologato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la direttiva CE particolare lo prevede, il marchio di omologazione di cui all'art. 8. In quest'ultimo caso non è tenuto a compilare il certificato di cui al comma 2.

5. Il titolare del certificato di omologazione di un'entità tecnica o di un componente che, a norma del comma 3, contiene restrizioni concernenti l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entità tecnica o per ciascun componente prodotto informazioni dettagliate relative a tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.

6. Il titolare dell'omologazione di entità tecniche di equipaggiamento non d'origine, rilasciata in connessione con uno o più tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entità tecniche informazioni dettagliate che permettano di determinare tali veicoli.

Articolo 8

1. Ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato reca un marchio di omologazione composto conformemente alle sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione istituito dall'allegato V, parte A, al presente decreto.

2. Ogni entità tecnica ed ogni componente prodotti in conformità del tipo omologato recano, se previsto dalla direttiva CE particolare ad essi relativa, un marchio di omologazione conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte B, al presente decreto. Il numero di omologazione di cui all'allegato V, parte B, punto 1.2., è composto conformemente alla sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato V, parte A. Le indicazioni contenute nel marchio di omologazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive che consentano l'identificazione di talune caratteristiche proprie dell'entità tecnica o del componente in questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all'occorrenza, specificate nelle direttive particolari relative a dette entità tecniche o componenti.

Articolo 9

1. Il costruttore è responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascun sistema, di ciascuna entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato. L'arresto definitivo della produzione nonchè qualsiasi altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, deve essere comunicato dal titolare dell'omologazione all'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione stessa.

 

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